La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS ai lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio impiego. L’Istituto ha pubblicato una pagina di domande frequenti (FAQ) per chiarire i principali dubbi di chi deve presentare la domanda o sta già percependo la prestazione. Di seguito una guida pratica basata sulle informazioni ufficiali fornite dall’INPS.
Chi ha diritto alla NASpI
La NASpI spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente l’occupazione, incluse le seguenti categorie:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, docenti supplenti).
I requisiti per richiedere la NASpI
Per poter richiedere la NASpI è necessario che:
- il rapporto di lavoro subordinato sia cessato involontariamente;
- si abbiano almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.
Come e quando presentare la domanda
La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’INPS, nella sezione dedicata alla NASpI. La domanda può essere inviata solo dopo la chiusura del rapporto di lavoro.
Decorrenza dell’indennità
La NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro i primi otto giorni dalla cessazione (periodo di carenza). Se la domanda viene presentata successivamente, la prestazione decorre dal giorno di invio della domanda.
Cosa fare dopo aver presentato la domanda
La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda occorre recarsi presso il Centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In caso di mancata presentazione spontanea, l’interessato sarà convocato dal centro per l’impiego.
Come verificare l’esito della domanda e l’importo
Quando la domanda viene definita, l’INPS invia un SMS con l’invito a verificarne l’esito nell’area personale MyINPS, oppure è possibile consultare il servizio “NASpI: Consultazione domande”. La lettera di risposta dell’INPS è sempre disponibile nella “Cassetta postale on line”. Lo stesso servizio di consultazione permette di visualizzare e scaricare il prospetto di calcolo con l’importo mensile lordo e la durata della prestazione.
NASpI e nuova occupazione
Chi trova un nuovo lavoro mentre percepisce la NASpI deve comunicare l’assunzione tramite il servizio “NASpI-COM: invio comunicazione”. Le regole variano a seconda della durata del nuovo contratto:
- se la rioccupazione avviene con contratto subordinato nei primi otto giorni dalla cessazione (periodo di carenza) o durante il preavviso, la NASpI non spetta;
- con contratto superiore a sei mesi e/o reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro, la prestazione decade;
- con contratto inferiore a sei mesi e reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, si ha diritto alla prestazione comunicando il reddito; con il “cumulo” la NASpI continua ridotta all’80% del reddito presunto, altrimenti viene sospesa per la durata del nuovo rapporto.
In caso di decadenza per rioccupazione superiore a sei mesi cessata anticipatamente (ad esempio per mancato superamento del periodo di prova), è possibile presentare una nuova domanda di NASpI, ma non è previsto il ripristino della prestazione precedente.
Variazioni da comunicare
Chi percepisce la NASpI deve comunicare tempestivamente, tramite il servizio NASpI-Com, ogni variazione relativa a residenza, domicilio, IBAN e situazione lavorativa o reddituale.
NASpI e contributi figurativi
Durante il pagamento della NASpI, l’INPS accredita contributi figurativi senza alcun onere a carico del beneficiario, utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinarne l’importo.
NASpI anticipata
Chi ha già ottenuto la NASpI può richiederne la liquidazione in un’unica soluzione se intende:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo un’attività già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente cessato.
La domanda di NASpI anticipata va presentata online entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, dall’avvio dell’impresa o dalla sottoscrizione della quota sociale. Possono richiederla anche i liberi professionisti non iscritti a gestioni previdenziali INPS ma a casse professionali specifiche. Non possono invece richiederla gli iscritti alla Gestione Separata come collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
Compatibilità con altre prestazioni
Durante la fruizione della NASpI è possibile percepire:
- pensione ai superstiti;
- pensione di invalidità;
- Reddito di Cittadinanza (la NASpI costituisce reddito imponibile e rileva ai fini ISEE);
- indennità Covid-19, con eccezione dei lavoratori stagionali e somministrati del turismo.
Non è invece possibile percepire contemporaneamente pensione di vecchiaia o anticipata, assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità.
Lavoro autonomo e partita IVA
In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, la NASpI spetta a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato entro 30 giorni dall’invio della domanda o dall’inizio della nuova attività, pena la perdita del diritto. In presenza di reddito, la prestazione viene erogata con un abbattimento pari all’80% del reddito presunto. Il reddito presunto deve comunque essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
NASpI e Gestione Separata
I periodi di iscrizione alla Gestione Separata non sono utili per il diritto, la durata e la misura della NASpI. La sola iscrizione alla Gestione Separata, così come l’iscrizione a un Albo o Cassa professionale senza attività o reddito, non preclude il diritto alla prestazione, ma è comunque necessario dichiarare il reddito presunto, anche se pari a “zero”.
NASpI e lavoro all’estero
Durante la percezione della NASpI è possibile recarsi in un altro Stato dell’UE alla ricerca di lavoro, senza perdere il diritto all’indennità, rispettando specifiche condizioni: iscrizione preventiva al centro per l’impiego, richiesta dei documenti portatili U1 e U2, iscrizione entro sette giorni come persona in cerca di occupazione nello Stato di arrivo. La NASpI viene sospesa fino alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione e può essere ripresa per un massimo di tre mesi dalla partenza.
In caso di espatrio definitivo per rientro nel paese di origine o per accettazione di un lavoro all’estero, la prestazione decade dalla data di espatrio.
Titolarità dell’IBAN
L’INPS non può accreditare la NASpI su un IBAN non intestato o cointestato al richiedente. Nella domanda deve sempre essere indicato un IBAN intestato o cointestato al beneficiario della prestazione; eventuali variazioni vanno comunicate tramite il servizio NASpI-Com.
Conclusione
Le FAQ pubblicate dall’INPS offrono un quadro completo sulle principali casistiche relative alla NASpI, dai requisiti di accesso alla gestione delle variazioni reddituali e lavorative. Per informazioni aggiornate e per la presentazione della domanda è sempre necessario fare riferimento al portale ufficiale INPS.

