Ferie non godute, legge 5 ottobre 2026: cosa cambia per dipendenti

Ferie non godute, legge 5 ottobre 2026: cosa cambia per dipendenti

La Legge 5 ottobre 2026, n. 174 introduce la possibilità, in linea generale, di ricevere un’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento è la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione. Le nuove regole si applicano alle ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte in sede di conversione.

Quando e come cambia la regola sulle ferie non godute

La disciplina precedente derivava dal decreto-legge n. 95 del 2012, articolo 5, comma 8, che aveva introdotto il divieto di monetizzare ferie, riposi e permessi non utilizzati dal personale delle amministrazioni pubbliche. Quell’orientamento è stato modificato dalla Legge 5 ottobre 2026, n. 174, che adegua la normativa ai principi del diritto dell’Unione europea richiamati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 18 gennaio 2024 (causa C-218/22, Comune di Copertino).

Secondo la nuova disciplina, il diritto a un’indennità sostitutiva per le ferie residue sorge in generale alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione: pensionamento, dimissioni o altre cause di cessazione rientrano nel campo di applicazione della norma. Tuttavia, il pagamento non è automatico in ogni ipotesi.

Cosa devono dimostrare le amministrazioni e cosa fare i dipendenti

Per escludere l’indennità l’amministrazione deve provare che il dipendente ha scelto consapevolmente di non utilizzare le giornate di riposo pur avendo avuto la possibilità concreta di farlo. La semplice constatazione che le ferie non siano state godute non è sufficiente a escludere il compenso.

  • L’ente deve dimostrare di aver invitato formalmente il lavoratore a fruire delle ferie entro un termine adeguato.
  • L’amministrazione deve anche aver informato il dipendente delle conseguenze della mancata fruizione, avvertendolo che poteva perdere sia le ferie sia il relativo compenso economico.
  • Occorre altresì che l’ente abbia garantito condizioni organizzative che consentissero effettivamente la fruizione del riposo; se il lavoratore non ha potuto assentarsi per esigenze di servizio o ostacoli organizzativi non dipendenti dalla sua volontà, l’invito formale può non bastare.

La legge individua, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, il dirigente o il responsabile del servizio come soggetto incaricato di autorizzare o respingere le richieste di ferie e di assicurare la corretta gestione delle comunicazioni e delle procedure.

Per i dipendenti che hanno già cessato il servizio o che vogliono far valere diritti per ferie pregresse, la legge non prevede un riconoscimento automatico secondo le nuove regole per i giorni accumulati negli anni precedenti. In questi casi le eventuali richieste devono essere valutate sulla base della normativa applicabile ai periodi interessati e dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025, aveva già stabilito che la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità richiede la prova, da parte del datore di lavoro, di aver invitato il dipendente a usufruire del riposo e di averlo avvertito delle conseguenze della mancata fruizione. Questo orientamento è coerente con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul caso Comune di Copertino.

La legge è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 30 settembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre ed è entrata in vigore il 7 ottobre 2026. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2026, nel testo convertito, dispone che la nuova disciplina si applica alle ferie maturate successivamente a tale data.

Se ritieni di avere ferie residue maturate dopo il 7 ottobre 2026, verifica il numero di giorni non goduti, le comunicazioni ricevute dall’amministrazione e le condizioni organizzative che hanno impedito la fruizione: questi elementi sono determinanti per la possibile corresponsione dell’indennità sostitutiva.

Fonti e documenti ufficiali

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